Differenze retributive

Ecco una breve guida su cosa sono le differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro e i mezzi a tutela del lavoratore.

Nel mondo del lavoro, un’ipotesi in cui spesso ci si ritrova vittima di contenzioso riguarda il pagamento (o anche il mancato pagamento) di quegli elementi di retribuzione non corrisposti dal datore di lavoro (come ad esempio le mensilità aggiuntive o il T.F.R. o anche le maggiorazioni per lavoro straordinario ecc.)
Siamo così di fronte alle “differenze retributive”, in altre parole sono quelle somme di denaro che spettano al lavoratore e che non gli sono state effettivamente liquidate, riferibili a periodi lavorativi pregressi computabili a partire dal mese precedente a quello di contestazione.

Siamo più chiari, per differenze retributive possiamo intendere:
– L’erogazione di una retribuzione base inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
– Il mancato riconoscimento del passaggio ad una qualifica o ad un livello superiore come previsto nei vari C.C.N.L.;
– Le differenze retributive causate da un errato inquadramento contrattuale del lavoratore;
– Le differenze retributive dovute alla mancata applicazione di scatti d’anzianità;
– La mancata erogazione di tutto o parte del T.F.R. al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

 

– Il mancato riconoscimento delle ore di lavoro straordinario prestate dal lavoratore;
– errori di calcolo nella busta paga legati ad una o più voci o ai calcoli fiscali.

Per ottenere il riconoscimento di quanto dovuto il lavoratore dipendente deve inoltrare al datore di lavoro (o all’ufficio risorse umane, nel caso di una struttura aziendale complessa) una comunicazione scritta, determinata e dettagliata delle voci e dei relativi importi che ha già eventualmente ricevuto e che ancora deve ricevere a titolo di arretrati.

E’ importante ricordare, tuttavia, che il nostro ordinamento fissa dei “paletti” temporali entro cui esercitare il nostro diritto, pena la sua prescrizione. Questo limite inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Anche il diritto del lavoratore a ottenere quanto dovuto incontra tali limiti temporali fissati dalla legge (art. 2934, comma I, Cod. Civ.).

Il Codice Civile – con lo specifico riguardo ai crediti da retribuzione – prevede due tipi di prescrizione:
– La prescrizione breve o estintiva, di cinque anni per il reclamo delle differenze retributive e, in generale, per tutte le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948 Cod. Civ.).
– La prescrizione presuntiva di un anno o tre anni:


a) un anno per le retribuzioni pagate con cadenza non superiore al mese (il riferimento è soprattutto agli eventuali errori di calcolo della busta paga);


b) tre anni per le retribuzioni corrisposte con cadenza superiore al mese (ad esempio la tredicesima mensilità, la quattordicesima e le altre retribuzioni aggiuntive).

 

La nostra esperienza ci permette di offrire al Cliente un servizio altamente qualificato per il calcolo dei crediti e delle differenze retributive relative a controversie di lavoro ed indispensabili per la fase giudiziale.