Decreto dignità 2018 - Novità in materia di contratto a termine

A partire dal 14 luglio 2018 ai nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, ai rinnovi e alle proroghe di quelli in corso a tale data si dovranno applicare le nuove regole previste dal Decreto n. 87/2018, il c.d. Decreto Dignità “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

La normativa prevede: 

  1. Salvo i rapporti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 giorni, i contratti a tempo determinato, i rinnovi e le proroghe devono essere stipulati con atto scritto specificandone il termine. Copia del contratto di lavoro a termne va consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 

  2. La nuova disciplina ha previsto che la durata del primo contratto a tempo determinato non può superare i 12 mesi laddove non è indicata la motivazione per cui è stato apposto un termine (la c.d. causale). Se, invece, tale causale è inserita nel contratto, la durata massima è pari a 24 mesi. 

  3. Alla scadenza dei primi 12 mesi il datore di lavoro potrà decidere di rinnovare o prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi massimo, ma è d’obbligo specificarne la motivazione. 

  4. Sono ammesse due tipologie di causali: 

    -esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività o per sostituire altri lavoratori; -esigenze relative a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. 

  5. L’obbligo di tali motivazioni è da escludersi per i contratti di attività stagionale che mantengono la loro specifica disciplina. 

  6. Sono ammesse massimo n. 4 proroghe. La violazione della norma in questione comporta la trasformazione in contratto a tempo indeterminato (dalla quinta proroga).

In linea generale, il limite massimo di durata dei rapporti a tempo determinato diventa di 24 mesi anziché 36 compresi i rinnovi e le proroghe. 

La nuova normativa ha, inoltre, stabilito un termine più lungo per l’impugnazione: il lavoratore potrà agire non più entro 120 giorni, ma entro 180 giorni dalla cessazione pena la decadenza.

Infine, il costo del rinnovo di un contratto a tempo determinato è più alto poiché i datori di lavoro devono versare, oltre al contributo addizionale Naspi già previsto e pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile previdenziale utile, un ulteriore contributo dello 0,50% per ogni rinnovo.

24/07/2018 16:47

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