Decreto legislativo 4 marzo 2015, n° 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Contratto a tutele crescenti
Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).
Per i licenziamenti discriminatori e nulli resta la reintegrazione nel posto di lavoro. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quelli di cui sia dimostrata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti illegittimi", viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata agli anni di anzianità e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.
La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Licenziamenti collettivi
Per i licenziamenti collettivi Il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1) si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).
In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegra.
Piccole imprese
Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente da 2 a 6 mesi.
Sindacati e partiti politici
La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici